In sede di conversione del “Decreto Omnibus” é stata introdotta, a favore dei soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024- 2025, la possibilità di effettuare la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022.
Cosa prevede la sanatoria?
La sanatoria delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento.
In particolare, la sanatoria:
- Non spetta ai contribuenti forfetari (spetta esclusivamente ai soggetti ISA);
- Richiede l’adesione alla proposta di CPB 2024- 2025;
- Può essere effettuata anche per alcune annualità a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022)
- Ancorché denominata ” ravvedimento” non richiede anche il versamento di interessi o sanzioni;
- Viene meno in caso di decadenza dal CPB.
Costo della sanatoria
I soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024-2025 possono applicare il “regime di ravvedimento speciale”, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali calcolata su una percentuale del reddito d’impresa o lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità, così determinata:
PERCENTUALE REDDITO | PUNTEGGIO ISA |
5% | 10 |
10% | Pari o superiore a 8 e inferiore a 10 |
20% | Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
30% | Pari o superiore a 4 e inferiore a 6 |
40% | Pari o superiore a 3 e inferiore a 4 |
50% | Inferiore a 3 |
Per il 2018, 2019 e 2022 l’imposta sostitutiva dovuta sul maggior reddito imponibile viene così individuata:
IMPOSTA SOSTITUTIVA | ISA |
10% | Pari o superiore a 8 |
12% | Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
15% | Inferiore a 6 |
NB. Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza Covid-19, l’imposta sostitutiva é diminuita del 30%.
L’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a €1000.
La sanatoria richiede anche il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irap (qualora dovuto), pari al 3,9%, applicata al maggior valore della produzione netta determinato con le medesime modalità sopra indicate. Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza Covid-19, l’imposta sostitutiva é diminuita del 30% (la stessa risulta quindi pari al 2,73%).
NB. In mancanza di un espresso riferimento normativo, é opportuno che sia chiarito l’eventuale riflesso ai fini previdenziali (IVS, Gestione separata, Casse professionali) dei maggiori imponibili determinati come sopra.
Il versamento delle imposte sostitutive, come sopra determinate, va effettuato:
- In un’unica soluzione, entro il 31. 03. 2025, oppure
- ratealmente, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31. 03. 2025