È confermata l’introduzione del nuovo articolo 16-ter, TUIR, con il quale sono apportate modifiche:
- alla detraibilità degli oneri/ spese in presenza di redditi superiori a € 75.000
- alle detrazioni previste per i figli a carico.
Importo massimo oneri / spese detraibili
Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa / onere, i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.
In particolare il predetto limite va cosi determinato:
AMMONTARE MASSIMO ONERE SPESE DETRAIBILI (*) |
IMPORTO BASE (variabile in base al reddito complessivo) X COEFFICIENTE (variabile in base al numero di figli a carico) |
(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la rata di competenza dell’anno.
Sintetizzando i limiti delle spese/ oneri detraibili sono così individuati:
REDDITO COMPLESSIVO | NUMERO FIGLI FISCALMENTE A CARICO | IMPORTO MASSIMO SPESA/ ONERE DETRAIBILE | |
OLTRE € 75.000fino a € 100.000 | 0 | 14.000 x 0,50 | € 7.000 |
1 | 14.000 x 0,70 | € 9.800 | |
2 | 14.000 x 0,85 | € 11.900 | |
3 o più/ disabile | 14.000 x 1 | € 14.000 | |
OLTRE € 100.000 | 0 | 8.000 x 0,50 | € 4.000 |
1 | 8.000 x 0,70 | € 5.600 | |
2 | 8.000 x 0,85 | € 6.800 | |
3 o più/ disabile | 8.000 x 1 | € 8.000 |
Spese / oneri detraibili escluse
- le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- i premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024.
Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo; - le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.
- le spese investite in start up innovative e in PMI innovative.