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DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE : DISCIPLINA GENERALE

Quali sono le regole e i princìpi da rispettare per una regolare cessazione del rapporto per dimissioni? Nell’articolo la regola generale e le alternative ammesse.

REGOLA GENERALE

Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal ministero del lavoro sul sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore e all’ITL.

INVIO TRAMITE SOGGETTI TERZI

La trasmissione dei moduli telematici può avvenire anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali, i consulenti del lavoro, le sedi territoriali dell’INL, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione.

REVOCA

Entro 7 giorni dalla data di invio del modulo telematico, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità

DIMISSIONI IN SEDE PROTETTA

In alternativa all’invio del modulo telematico ( ma senza la possibilità di procedere poi alla loro revoca entro i 7 giorni successivi), le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto possono intervenire in sede protetta ( commissioni di conciliazione) o davanti alle commissioni di certificazione.

PA E LAVORO DOMESTICO

Le disposizioni di cui sopra non valgono per i rapporti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e neppure per il lavoro domestico.