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OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI DAL 31 MARZO 2025

E’ pubblicato, nella G.U. n. 48 del 27.02.2025, il D.M. n. 18/2025 che stabilisce le modalità attuative ed operative degli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali.

Nell’articolo una sintesi del decreto attuativo emanato in merito all’obbligo di stipula di polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, come previsto dalla normativa vigente.

OBBLIGO DI STIPULA

Tutte le imprese con sede legale o con stabile organizzazione in Italia devono stipulare, entro e non oltre il 31 marzo 2025, una polizze assicurativa per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali e eventi catastrofali.

L’obbligo si applica ai seguenti beni aziendali:

  • Immobili: fabbricati e terreni utilizzati per l’attività d’impresa;
  • impianti e macchinari: tutte le apparecchiature fisse o mobili funzionali alla produzione;
  • Attrezzature industriali e commerciali: strumenti e dispositivi operativi.

In breve, le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-Il, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, anche non di proprietà.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA STIPULA

Le imprese che non ottemperano all’obbligo di assicurazione potrebbero essere escluse dalla possibilità di accedere ad incentivi, contributi e garanzie pubbliche, comprese le garanzie del fondo di garanzia delle PMI che è fondamentale per facilitare l’accesso al credito per le aziende di minori dimensioni.

EVENTI COPERTI DALLA POLIZZA

Le polizze devono garantire la copertura per danni derivanti dai seguenti eventi:

  • Terremoti: movimenti sismici con epicentro nelle aree riconosciute dagli enti nazionali competenti;
  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscita di acqua da corsi d’acqua, laghi o bacini artificiali, causata da fenomeni atmosferici estremi;
  • Frane: movimenti improvvisi di terra o roccia lungo versanti instabili.

DANNI INDENNIZZABILI

Sono quelli direttamente cagionati dall’evento ai beni oggetto di copertura. Sono quindi esclusi i danni prodotti in occasione dell’evento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalità adeguata (per esempio, il furto di macchinari dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma).

Ma soprattutto non sono coperti i danni indiretti perché relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse alla distruzione del bene. È il caso della perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività, che può essere opportuno coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa (business interruption).

EVENTI NON COPERTI

Le polizze non coprono danni derivanti da:

  • Conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio;
  • Contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche;
  • Immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie.

CALCOLO E AGGIORNAMENTO DEI PREMI

Il premio è calcolato misura proporzionale al rischio ed in particolare in base a:

  • Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
  • Dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
  • Misure preventive adottate dall’impresa.

Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.

SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO

  • Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile.
  • Oltre 30 milloni di euro: la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.

MASSIMALI DI INDENNIZZO

  • Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari alla somma assicurata.
  • Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.
  • Oltre 30 milioni di euro: massimale definito liberamente tra le parti.

Per i terreni, la copertura è offerta “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato, senza considerare il valore totale del bene assicurato.

Questo significa che, indipendentemente dal valore complessivo del bene, l’assicurazione coprirà i danni fino all’importo massimo stabilito.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto (D. m. 18/2025 pubblicato il 27/2/2025)

Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse. Eventuali revisioni delle tariffe assicurative, causate da un evento catastrofale prima della scadenza, dovranno essere effettuate entro 30 giorni.