L’articolo 1, commi da 101 a 111, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto per le imprese italiane l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni aziendali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni ( vedi articolo precedente)
Con il Decreto-Legge n. 39/2025, tale obbligo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese, concedendo così più tempo per l’adeguamento alla nuova disciplina.
Chi è obbligato
L’obbligo assicurativo riguarda le imprese non agricole che:
- hanno sede legale in Italia oppure una stabile organizzazione nel territorio nazionale;
- sono tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Beni soggetti a copertura
Secondo quanto previsto dall’art. 1-bis, comma 2, del D.L. n. 155/2024, l’obbligo riguarda i beni elencati all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, ovvero:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
Sono compresi anche i beni impiegati a qualsiasi titolo nell’attività d’impresa, purché non già coperti da una polizza analoga, anche se stipulata da soggetti terzi.
Restano invece esclusi dall’obbligo altri beni aziendali, quali arredi, autovetture, computer e similari.
Determinazione della dimensione aziendale
Per la verifica della dimensione d’impresa, ai fini dell’applicazione della proroga, si fa riferimento alla Raccomandazione n. 2003/361/CE, che classifica le imprese in base a tre parametri:
- Numero di occupati (ULA)
- Fatturato annuo
- Totale dell’attivo di bilancio
Rientrano tra le PMI le imprese che:
- hanno meno di 250 occupati (ULA) e
- presentano fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro oppure totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro.
All’interno di tale categoria si distinguono:
- Piccole imprese: meno di 50 occupati e fatturato o bilancio ≤ 10 milioni di euro
- Microimprese: meno di 10 occupati e fatturato o bilancio ≤ 2 milioni di euro
I dati economico-finanziari si ricavano dall’ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA o, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate.
La verifica del personale avviene in Unità Lavorative Annue (ULA), conteggiando i dipendenti a tempo pieno e proporzionando part-time e stagionali. Sono inclusi dipendenti, collaboratori, amministratori (non liberi professionisti) e soci lavoratori, ma non rientrano apprendisti, studenti in formazione e personale in congedo parentale o di maternità.
Conseguenze della mancata stipula
Pur non essendo prevista una sanzione diretta, il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo comporta limitazioni nell’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT) ha chiarito che:
- la norma non è autoapplicativa, pertanto ogni Pubblica Amministrazione dovrà stabilire le modalità con cui terrà conto del mancato adempimento nell’ambito delle proprie misure agevolative;
- la disposizione non ha effetto retroattivo: si applica solo a partire dalla data di recepimento nelle singole discipline di riferimento.
