L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nei giorni scorsi un provvedimento con cui vengono definite le regole tecniche che gli esercenti dovranno seguire per abbinare i terminali POS ai Registratori Telematici (RT).
Nel giro di qualche mese la procedura sarà pienamente operativa.
Cosa comporta l’obbligo
I dispositivi RT e POS dovranno dialogare tra loro, condividendo i dati fiscali secondo protocolli interoperabili e certificati.
In pratica, ogni transazione con carta di credito e bancomat sarà tracciata in modo univoco e immediatamente inviata al fisco che sarà quindi in grado di effettuare una quadratura tra le transazioni e gli altri dati già a sua disposizione.
Servizio online per effettuare il collegamento
Per effettuare il collegamento l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria al pagamento elettronico di cui risulta titolare.
Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura.
Nuove funzionalità dai primi di marzo
Le nuove funzionalità – spiega l’Agenzia – saranno rese disponibili nei primi giorni di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.
Per gli strumenti di pagamento già in uso al primo gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni a partire dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione.
Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Le sanzioni
Sotto il profilo sanzionatorio, si prevede che
- se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- che la sanzione prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale è prevista anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software
Nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è prevista:
- la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi;
- in caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.
