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FRINGE BENEFIT 2026: DIPENDENTI

Per il periodo 2026 viene confermato quanto previsto per i periodi 2025/2026 e 2027 dalla legge di bilancio 2025.

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 390 e 391, Legge n. 207/2024), in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, eleva da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per i soggetti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente:

  • del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
  • delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
    • delle utenze domestiche (luce, gas e acqua);
    • delle spese per l’affitto della prima casa;
    • degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Cosa propone la modifica

La modifica ripropone nella sostanza la medesima disciplina in vigore per il 2024 intervenendo in due direzioni:

– da un lato si eleva la soglia di non imponibilità per i fringe:

Per gli anni 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale e contributiva è di:

  • 1000 euro per la generalità dei dipendenti;
  • 2000 euro per i dipendenti con figli a carico, previo rilascio apposita dichiarazione al datore di lavoro.

La Legge di Bilancio 2025 proroga di tre anni il regime previsto per il 2024: rientrano pertanto nella soglia sia le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che le spese sostenute per l’affitto o gli interessi del mutuo sulla casa. (Art. 1, commi 390391 Legge n. 207/2024)

– dall’altro si allarga il novero delle spese rimborsate a due macrocategorie

CATEGORIA DI SPESACHIARIMENTI
UtenzeL’Agenzia ritiene che sono comprese nel perimetro applicativo della non imponibilità (circolare n. 35/E/2022) le utenze:
– riguardanti immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari,
a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Sono incluse nell’agevolazione le utenze intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino).
Ai fini dell’attestazione delle condizioni per il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche prevista dalla norma non è necessario che la sottoscrizione della dichiarazione rilasciata dal lavoratore al datore di lavoro sia anche autenticata (Risposta ad interpello n. 17/E/2025).
Abitazione principaleLa circolare n. 5/E/2024 (ancora attuale sul punto) chiarisce che per godere dell’agevolazione:
– l’unità immobiliare deve essere quella in cui il dipendente/suoi familiari dimorano abitualmente;
– le spese devono essere effettivamente sostenute;
– il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato;
– la spesa rimborsata fa perdere le detrazioni IRPEF eventualmente previste per le locazioni o interessi passivi (non essendo rimasta “a carico”).

Welfare aziendale e amministratori

fringe benefit possono essere riconosciuti a tutti i percettori di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, inclusi pertanto gli amministratori di società.

Trovi qui l’articolo completo FRINGE BENEFIT: AMMINISTRATORI