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FRINGE BENEFIT 2026: AMMINISTRATORI

Per il periodo 2026 viene confermato quanto previsto per i periodi 2025/2026 e 2027 dalla legge di bilancio 2025.

Welfare aziendale e amministratori

fringe benefit possono essere riconosciuti a tutti i percettori di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, inclusi pertanto gli amministratori di società (circolare n. 35/E/2022 da ritenersi valida anche con riferimento alla novella disciplina prevista per il 2025-2027).

Soggetti per cui opera la detassazione del fringe benefit:

  • Lavoratori dipendenti
  • Lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca
  • Titolari di borse e assegni di studio
  • Stagisti
  • Collaboratori coordinati e continuativi (tipici o atipici)

La figura dell’amministratore

La figura dell’amministratore è infatti assimilabile a quella di un collaboratore coordinato e continuativo e quindi titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR).

Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, “quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale” (circolare 12 dicembre 2001, n. 105/E).

Come qualificare la natura del reddito dell’attività di amministratore

Per qualificare correttamente la natura del reddito rinveniente dall’attività di amministratore, è necessario verificare se:

  • sussiste o meno una qualche connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo eventualmente esercitata;
  • per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione sono necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente dall’amministratore (circolare 6 luglio 2001, n. 67/E).

Nel primo caso, i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione sono assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo. Il professionista, dottore commercialista o ragioniere professionista, che assume l’incarico di amministratore è, quindi, obbligato a emettere normale fattura (con compenso imponibile IVA, soggetta a contributo della Cassa di previdenza professionale e ritenuta d’acconto).

Diversamente, l’attività dell’amministratore di società non viene attratta nell’ambito del lavoro autonomo, in quanto per l’esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali.

Tabella riassuntiva

TIPOLOGIA AMMINISTRATORECHIARIMENTIESENZIONE FRINGE BENEFIT
DipendenteSebbene raro, è possibile che un dipendente della società rivesta anche la carica di amministratore e tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente dello stesso: in tal caso “i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono attratti nel reddito di lavoro dipendente” (circolare n. 1/E/2007).SI
ProfessionistaSe l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale (circolare n. 1/E/2007).NO
Senza compensoLa Risposta ad interpello n. 522/E del 13 dicembre 2019 ha infatti avuto modo di chiarire che i benefit corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolto assolvono in realtà una funzione essenzialmente remunerativa e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione, secondo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.NO
Con compenso simbolicoLa presenza di un compenso, anche simbolico, permette di “disinnescare” la presunzione di cui sopra con possibilità di fruire della soglia di esenzione a 1.000/2.000 euro.SI