Per il periodo 2026 viene confermato quanto previsto per i periodi 2025/2026 e 2027 dalla legge di bilancio 2025.
Welfare aziendale e amministratori
I fringe benefit possono essere riconosciuti a tutti i percettori di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, inclusi pertanto gli amministratori di società (circolare n. 35/E/2022 da ritenersi valida anche con riferimento alla novella disciplina prevista per il 2025-2027).
Soggetti per cui opera la detassazione del fringe benefit:
- Lavoratori dipendenti
- Lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca
- Titolari di borse e assegni di studio
- Stagisti
- Collaboratori coordinati e continuativi (tipici o atipici)
La figura dell’amministratore
La figura dell’amministratore è infatti assimilabile a quella di un collaboratore coordinato e continuativo e quindi titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR).
Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, “quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale” (circolare 12 dicembre 2001, n. 105/E).
Come qualificare la natura del reddito dell’attività di amministratore
Per qualificare correttamente la natura del reddito rinveniente dall’attività di amministratore, è necessario verificare se:
- sussiste o meno una qualche connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo eventualmente esercitata;
- per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione sono necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente dall’amministratore (circolare 6 luglio 2001, n. 67/E).
Nel primo caso, i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione sono assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo. Il professionista, dottore commercialista o ragioniere professionista, che assume l’incarico di amministratore è, quindi, obbligato a emettere normale fattura (con compenso imponibile IVA, soggetta a contributo della Cassa di previdenza professionale e ritenuta d’acconto).
Diversamente, l’attività dell’amministratore di società non viene attratta nell’ambito del lavoro autonomo, in quanto per l’esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali.
Tabella riassuntiva
| TIPOLOGIA AMMINISTRATORE | CHIARIMENTI | ESENZIONE FRINGE BENEFIT |
| Dipendente | Sebbene raro, è possibile che un dipendente della società rivesta anche la carica di amministratore e tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente dello stesso: in tal caso “i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono attratti nel reddito di lavoro dipendente” (circolare n. 1/E/2007). | SI |
| Professionista | Se l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale (circolare n. 1/E/2007). | NO |
| Senza compenso | La Risposta ad interpello n. 522/E del 13 dicembre 2019 ha infatti avuto modo di chiarire che i benefit corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolto assolvono in realtà una funzione essenzialmente remunerativa e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione, secondo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. | NO |
| Con compenso simbolico | La presenza di un compenso, anche simbolico, permette di “disinnescare” la presunzione di cui sopra con possibilità di fruire della soglia di esenzione a 1.000/2.000 euro. | SI |
