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ARTIGIANI E COMMERCIANTI: CONTRIBUTI INPS 2026

Aliquote 2026

Con la circolare 14 del 09/02/2026 l’INPS ha comunicato aliquote ed importi di riferimento per gli iscritti a queste due gestioni.

Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

ARTIGIANICOMMERCIANTI
TITOLARI E COADIUVANTI/ COADIUTORI24%24,48%

Contribuzione sul minimale di reddito

Per l’anno 2026, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.808,00 euro.

In conseguenza il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

ARTIGIANICOMMERCIANTI
TITOLARI E COADIUVANTI/ COADIUTORI€4521,36
(4513,92 IVS + 7,44 maternità)
€4611,64
(4604,20 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:

ARTIGIANICOMMERCIANTI
TITOLARI E COADIUVANTI/ COADIUTORI€376,78
(376,16 IVS + 0,62 maternità)
€384,31
(383,69 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 0,62 maternità)

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2026 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.808,00€ annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 56.224,00€.

Per i redditi superiori a 56.224,00€ resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

SCAGLIONE DI REDDITOARTIGIANICOMMERCIANTI
TITOLARI E COADIUVANTI/COADIUTORIFino a 56.224,00€24%24,48%
Superiore a 56.224,00€25%25,48%

Massimale imponibile di reddito annuo

Il massimale imponibile di reddito per chi ha contributi accreditati prima del 1996 è di 93.707,00€.

Il massimale imponibile di reddito per chi ha contributi dal 1996 è di 122.295,00€

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 2025

ARTIGIANICOMMERCIANTI
TITOLARI E COADIUVANTI/COADIUTORI€22.864,51 (€56.224*24% + €37.483* 25%)€23.314,31 (€56.224*24,48% + €37.483*25,48%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1 gennaio 1996 e successiva

ARTIGIANICOMMERCIANTI
TITOLARI E COADIUVANTI/COADIUTORI€30.011,51 (€56.224*24% + €66.071* 25%)€30.598,53 (€56.224*24,48% + €66.071*25,48%)

Contribuzione a saldo

Ai sensi del decreto- legge n° 384/1992 il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  1. è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che da titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza)
  2. è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2026, ai redditi 2026, da denunciare al fisco nel 2027).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

A tale proposito si rammenta che i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Si conferma l’orientamento sinora seguito dall’Istituto e avallato dal Coordinamento Generale Legale, ossia che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.

Per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (C.P.B.)

La base imponibile concordata assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. l’art. 230-bis c. c.; l’art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, Regime Forfettario

Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso al regime previdenziale agevolato, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2026 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2025 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2026, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2025 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2026 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2026, come previsto dal comma 83 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Nel caso in cui, invece, il soggetto in questione non voglia più usufruire del regime agevolato, il medesimo deve inviare entro il 28 febbraio 2026 istanza di rinuncia al regime agevolato. La rinuncia al regime agevolato presentata entro tale data determina il ripristino, definitivo, del regime ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2026, in conformità al disposto di cui all’articolo 1, comma 82, della legge n. 190/2014. Pertanto, l’uscita dal regime contributivo agevolato ha carattere definitivo, precludendo ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

Le comunicazioni pervenute successivamente al 28 febbraio 2026 determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2027 (cfr. il messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019).

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.