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NUOVO BADGE DI CANTIERE DIGITALE

Tra le modifiche più rilevanti per il settore edile spicca l’introduzione del nuovo “Badge di Cantiere” elettronico, destinato a sostituire gradualmente la tradizionale tessera di riconoscimento.

LE IMPRESE SONO INVITATE A CONTATTARE IL CONSULENTE PER LA SICUREZZA PER INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE

Caratteristiche Tecniche

Non sarà più un semplice cartoncino o tessera plastificata. Il nuovo badge deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e potrà essere rilasciato in formato digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Contenuti obbligatori

  • dati anagrafici del lavoratore;
  • fotografia per il riconoscimento;
  • dati del datore di lavoro / impresa affidataria;
  • posizione assicurativa INAIL e contratto collettivo applicato;
  • livello di formazione in materia di sicurezza.
  • QR code univoco o tecnologia RFID/NFC;
  • collegamento a banche dati ufficiali nazionali;
  • compatibilità con sistemi elettronici di controllo accessi.

Soggetti interessati

L’obbligo riguarda tutti i soggetti operanti nei cantieri edili temporanei o mobili:

  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori autonomi;
  • tecnici e professionisti presenti in cantiere;
  • personale in somministrazione o distacco.

Modalità di ottenimento del badge

Il sistema prevede:

  • registrazione dei dati del lavoratore nelle banche dati nazionali;
  • validazione di fotografia, formazione e sorveglianza sanitaria;
  • emissione del badge (digitale o fisico) prima dell’accesso in cantiere;

  • predisposizione di sistemi di lettura e registrazione delle presenze.

Tempistiche ed operatività

È fondamentale chiarire alle imprese che, sebbene la legge sia in vigore dal 31 dicembre 2025, l’obbligo tecnico del nuovo badge “anticontraffazione” non è ancora sanzionabile nel suo nuovo formato fino all’emanazione dei decreti attuativi, a tutt’oggi assenti.

In attesa dei decreti, resta pienamente vigente l’obbligo della tessera di riconoscimento ex Art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08. Le imprese devono quindi continuare ad assicurarsi che ogni lavoratore (inclusi i subappaltatori) esponga il tesserino tradizionale.

Ambito di applicazione e sanzioni

L’obbligo riguarda tuti i cantieri edili, sia pubblici che privati, in regime di appalto o subappalto.

Sanzioni per il Datore di Lavoro

In caso di mancata fornitura del tesserino (o del futuro badge digitale), le sanzioni restano quelle previste dall’Art. 55 del D.Lgs. 81/08 (sanzione amministrativa pecuniaria).

Sanzioni per il Lavoratore

Il lavoratore che non espone il tesserino o futuro badge digitale è punibile con sanzione amministrativa (Art. 59, D.Lgs. 81/08).

Patente a Crediti

Il nuovo decreto ha raddoppiato le sanzioni per chi opera in cantiere senza la Patente a Crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti.

In sintesi, cosa devono aspettarsi le imprese?

Il nuovo Badge di Cantiere segna un passaggio verso un sistema più digitale e sicuro. Oggi resta obbligatorio il tesserino tradizionale, mentre il badge elettronico diventerà operativo solo dopo le specifiche tecniche.

PER OGNI PIU’ DETTAGLIATA INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL CONSULENTE PER LA SICUREZZA