Investimenti 4.0 e transizione energetica
Con la Legge di Bilancio 2026 è stato reintrodotto l’iperammortamento con l’obiettivo di incentivare la transizione digitale 4.0 e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Agevolazione
Il costo di acquisizione dei beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure indicate di seguito per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Investimenti 4.0 e autoproduzione di energia
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V annessi alla presente legge (che sostituiscono gli Allegati A e B del Piano Industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti dotati di moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11:
- moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, anch’esse prodotte nell’Unione Europea, con un’efficienza della cella almeno pari al 24%.
Percentuali di maggiorazione del costo
- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (beneficio fiscale stimato, con IRES al 24%: 43,2%);
- +100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro (beneficio fiscale stimato, con IRES al 24%: 24%);
- +50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro (beneficio fiscale stimato, con IRES al 24%: 12%).
Iter attuativo della misura
Il percorso di attuazione della misura si è articolato nelle seguenti fasi:
- DM 7 maggio 2026: il MIMIT e il MEF hanno definito le modalità di attuazione dell’iperammortamento;
- DD 10 giugno 2026 n. 43378: il MIMIT ha definito le regole operative per l’invio delle domande.
Nel dettaglio, dal 12 giugno 2026 le imprese possono procedere all’invio delle comunicazioni preventive per prenotare l’agevolazione direttamente tramite il portale del GSE.
All’interno delle comunicazioni preventive è necessario indicare una serie di dati fondamentali, tra cui la tipologia e l’ammontare dell’investimento previsto, nonché le tempistiche stimate di entrata in funzione e di interconnessione con il sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura.
Modalità operative
Per accedere all’iperammortamento sono previste cinque comunicazioni da inviare esclusivamente tramite la piattaforma informatica del GSE:
- Comunicazione preventiva: da trasmettere a partire dal 12 giugno 2026 per ciascuna struttura produttiva oggetto degli investimenti;
- Comunicazione di conferma: da inviare entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE sulla comunicazione preventiva;
- Comunicazione di completamento: da trasmettere entro il 15 novembre 2028;
- Comunicazione periodica: da inviare entro il 20 gennaio di ogni anno, a partire dalla prima comunicazione preventiva e per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione;
- Comunicazione integrativa: da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno.
Documenti necessari (sulla base della bozza del decreto attuativo)
- Perizia Tecnica Asseverata, attestante le caratteristiche tecniche del bene e la sua interconnessione. Nota: richiesta per qualsiasi valore dell’investimento.
- Certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese.
Ogni investimento agevolabile realizzato e completato nel periodo sopra indicato darà diritto alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini IRES/IRPEF a partire da un determinato periodo d’imposta, a condizione che entro il termine di tale periodo:
- l’investimento possa considerarsi effettuato secondo le regole della competenza fiscale previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR;
- il bene entri in funzione e venga tecnicamente interconnesso;
- sia ottenuta la certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la perizia tecnica asseverata comprovante la natura agevolabile dell’investimento e la relativa interconnessione;
- sia stato adempiuto l’ultimo degli obblighi comunicativi previsti nei confronti del GSE, ossia l’invio della comunicazione di completamento (fatte salve le successive comunicazioni obbligatorie di monitoraggio);
- la comunicazione di completamento abbia ricevuto esito positivo.
Cumulabilità
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti e non determini il superamento del costo effettivamente sostenuto.
La base di calcolo dell’agevolazione deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti, a qualsiasi titolo, per le medesime spese ammissibili.
La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Credito d’Imposta 4.0 o 5.0).
Considerazioni operative
Al di là delle valutazioni di opportunità relative alle tempistiche di invio delle comunicazioni preventive, considerati i successivi 60 giorni disponibili per comunicare la conferma dell’investimento — che richiede, tra l’altro, l’avvenuto pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo — non va sottovalutata la complessità nell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, soprattutto nei casi di investimenti articolati in più forniture o disciplinati da contratti con prestazioni multiple.
Se da un lato tale aspetto rappresenta uno dei primi elementi da chiarire per individuare correttamente il primo periodo di fruizione dell’iperammortamento, dall’altro è spesso quello che richiede il maggior sforzo interpretativo sotto il profilo giuridico.
Prima dell’introduzione dell’obbligo di trasmissione delle comunicazioni al GSE per l’accesso alle agevolazioni sui beni 4.0, infatti, l’analisi della competenza fiscale degli investimenti costituiva uno degli aspetti che, a posteriori, assorbiva più tempo. Oggi, invece, tale valutazione è richiesta in via preventiva.
Va inoltre evidenziato che, diversamente dal passato, l’individuazione della corretta finestra temporale entro cui collocare l’investimento — generalmente coincidente con un periodo annuale — non è più determinante ai fini della quantificazione del beneficio fiscale, considerati i differenti regimi agevolativi che si sono succeduti negli anni.
Tuttavia, già al momento dell’invio della comunicazione preventiva è richiesto all’impresa di assumere una posizione in merito alla competenza fiscale dell’investimento, anche nei casi in cui la complessità della fornitura renda necessaria un’analisi approfondita del contratto, delle obbligazioni assunte dalle parti e degli eventi successivi rilevanti ai fini fiscali.
