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ALIQUOTE IRPEF E IMPOSTE SOSTITUTIVE 2026

Rimodulazione delle aliquote IRPEF

Da periodo d’imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF progressive per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro: 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33% (al posto del 35%);
  • oltre 50.000 euro: 43%.

Inoltre, modificando la norma che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali (art. 16-ter del TUIR), si dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fi-scale, fatta eccezione per le spese sanitarie
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici che sono detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui;
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato

Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un’aliquota del 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non è superiore a 33.000 euro.

Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie).

Imposta sostitutiva su premi di risultato

Si modifica, in via transitoria la disciplina – relativa ai lavoratori dipendenti privati – dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.

In particolare, con le modifiche in-trodotte, per gli anni 2026 e 2027, si stabilisce:

  • la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva fissandola all’1%
  • contro la precedente aliquota fissata al 5% per gli anni 2026 e 2027;
  • l’elevamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro lordi fissato, prima delle mo-difiche, a 3.000 euro.

Resta confermato che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato de soggetto non sia stato superiore nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo

Si introduce, per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito, e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.