Con la circolare 38/2025, Inps ha comunicato aliquote e importi di riferimento per gli iscritti a queste due gestioni, rinviando a una prossima circolare le istruzioni relative all’opzione introdotta dalla legge 207/2024, in base alla quale chi si iscrive per la prima volta può richiedere una riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti.
ALIQUOTE PER ILCORRENTE ANNO
ARTIGIANI
COMMERCIANTI
TITOLARI E COADIUVANTI/COADIUTORI
24%
24,48%
Le due gestioni prevedono il versamento obbligatorio di un importo calcolato sul minimale di reddito che, per il 2025, è pari a 18.555 euro.
Il cntributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
ARTIGIANI
COMMERCIANTI
TITOLARI E COADIUVANTI/COADIUTORI
4460, 64 euro (4453,20 IVS+ 7,44 maternità)
4549,70 euro (4542,26 IVS e finanziamento indennizzo per attività commerciale + 7,44 maternità)
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:
ARTIGIANI
COMMERCIANTI
TITOLARI E COADIUVANTI/COADIUTORI
371,72 euro ( 371,10 IVS + 0,62 maternità)
379,15 euro ( 378,53 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità)
Il minimale non si applica a chi svolge attività di affittacamere e ai produttori di terzo e quarto gruppo, che devono versare i contributi sul reddito effettivo più il contributo di maternità.
Per la parte di reddito eccedente il minimale, si applica l’aliquota base fino a 55.448,00 euro (prima fascia di retribuzione annua pensionabile), oltre la quale l’aliquota IVS aumenta di un punto percentuale.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
TITOLARI COADIUVANTI /COADIUTORI
SCAGLIONE DI REDDITO
ARTIGIANI
COMMERCIANTI
Fino a 55.448,00 euro
24%
24,48%
Superiore a 55.448,00 euro
25%
25,48%
I contributi oltre il minimale sono dovuti sulla totalità dei redditi di impresa prodotti quest’anno e vanno calcolati e versati fino ai massimali imponibili di reddito che sono differenziati: 92.413,00 euro per chi ha contributi accreditati prima del 1996, 120.607,00 euro per chi ha contributi dal 1996 e quindi è soggetto interamente al metodo di calcolo contributivo.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
LAVORATORI CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
ARTIGIANI
COMMERCIANTI
TITOLARI E COADIUVANTI/COADIUTORI
22.548,77 euro (euro 55.448 * 24% + euro 36.965 * 25%)
22.992,35 euro (euro 55.448 * 24,48% + euro 36.965 *25,48%)
LAVORATORI PRIVI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995, ISCRITTI CON DECORRENZA AL 1° GENNAIO 1996 O SUCCESSIVA
ARTIGIANI
COMMERCIANTI
TITOLARI E COADIUVANTI/ COADIUTORI
29.597,27 euro (euro 55.448 * 24% + euro 65.159 * 25%)
30.176,18 euro (euro 55.448 * 24,48% + euro 65.159 *25,48%)
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.