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DIPENDENTI: TRASFERTE, SPESE ALL’ESTERO ESENTI ANCHE SE PAGATE IN CONTANTI

I rimborsi delle spese sostenute per trasferte fuori dall’Italia saranno sempre esenti anche se pagate in contanti.

Il decreto fiscale, approvato giovedì dal Consiglio dei ministri, corregge con effetto retroattivo, ossia con validità dal 1° gennaio 2025, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 al regime delle trasferte dei lavoratori dipendenti.

A seguito dell’intervento della legge 207/2024, il comma 5 dell’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986) prevede l’esenzione fiscale e contributiva dei rimborsi delle spese sostenute dal dipendente durante la trasferta solo se sostenute con strumenti di pagamento tracciabile. In sostanza, dal 1° gennaio 2025 i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (ad esempio, taxi e servizio di noleggio con conducente) sostenute in occasione di trasferte non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente se i pagamenti delle stesse sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile quali carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari ovvero App di pagamento via smartphone che, tramite l’inserimento di codice Iban e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro (risposta 230/E/2020 dell’agenzia delle Entrate). Non sembrano ricadere in tale regime i rimborsi del parcheggio, in quanto il Fisco ha sempre ritenuto che tali somme non rientrassero nella categoria delle spese di viaggio.

Il decreto fiscale, considerando le difficoltà operative dell’utilizzo dei sistemi di pagamento tracciabili in alcuni Paesi esteri, ha ritenuto opportuno limitare tale condizione di esenzione alle spese sostenute nel territorio dello Stato italiano. Tale semplificazione è stata, ovviamente, anche prevista ai fini della deducibilità di tali spese ai fini del reddito d’impresa, tramite una modifica all’articolo 95 del Tuir.

Nonostante il decreto fiscale entri in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la disposizione prevede che tali modifiche abbiano efficacia per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2025, ossia retroattivamente dal 1° gennaio 2025.