Anche per il 2026 la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali si conferma una consuetudine ormai consolidata. La conferma è arrivata con l’articolo 6 del Decreto Interministeriale n. 89/2026, che ha disposto lo slittamento delle scadenze per una vasta platea di contribuenti, senza che fosse necessario alcun intervento o richiesta preventiva da parte delle categorie interessate.
La misura riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che risultano tenuti ai versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il 30 giugno 2026.
Le nuove scadenze
Il decreto prevede due diverse finestre temporali per effettuare i pagamenti:
- entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione;
- entro il 19 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
Tuttavia, poiché il termine del 19 agosto ricade nel periodo di sospensione feriale dei versamenti compreso tra il 1° e il 20 agosto, la scadenza viene automaticamente differita al 20 agosto 2026, come confermato anche dalla Relazione Illustrativa al provvedimento.
Chi beneficia della proroga
La proroga non ha carattere generalizzato ma interessa una platea particolarmente ampia di contribuenti.
Rientrano tra i beneficiari:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti che, pur rientrando nel perimetro ISA, risultano esclusi dall’applicazione per specifiche cause di esclusione;
- i contribuenti in regime forfettario disciplinato dalla Legge n. 190/2014;
- i contribuenti in regime fiscale di vantaggio (cosiddetti “minimi”);
- i soci e associati di società di persone, associazioni professionali e società in regime di trasparenza fiscale, purché il soggetto partecipato possieda i requisiti per beneficiare della proroga.
Nessuna alternativa con la maggiorazione dello 0,40%
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’impossibilità di scegliere la proroga ordinaria prevista dall’articolo 17, comma 2, del DPR n. 435/2001.
Per i contribuenti interessati dalla proroga speciale introdotta dal DI 89/2026, l’unica maggiorazione applicabile in caso di pagamento differito è quella dello 0,80%. Non sarà quindi possibile usufruire della consueta proroga con maggiorazione dello 0,40%, poiché il decreto opera espressamente in deroga alla disciplina ordinaria.
Dubbi sul diritto camerale
Resta ancora aperta una questione interpretativa relativa al diritto annuale camerale 2026.
L’articolo 6 del decreto non cita espressamente né il diritto camerale né i contributi previdenziali. Tuttavia, nella prassi amministrativa le relative scadenze sono sempre state allineate a quelle previste per i versamenti fiscali.
Per questo motivo, salvo eventuali chiarimenti di segno contrario da parte degli enti competenti, si ritiene probabile che anche il diritto camerale e i contributi previdenziali possano beneficiare delle medesime scadenze previste per le imposte.
Le regole per gli altri contribuenti
Per tutti i contribuenti non rientranti tra i soggetti ISA o nelle altre categorie espressamente individuate dal decreto, restano ferme le scadenze ordinarie.
In tali casi i versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2026 oppure entro il 30 luglio 2026 applicando la maggiorazione dello 0,40% prevista dalla normativa vigente.
La proroga 2026 conferma quindi un orientamento ormai consolidato del legislatore volto a concedere più tempo ai contribuenti interessati dagli ISA e ai regimi fiscali collegati, semplificando la gestione degli adempimenti dichiarativi e dei relativi versamenti.
