Per il periodo 2026 viene confermato quanto previsto per i periodi 2025/2026 e 2027 dalla legge di bilancio 2025.
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 390 e 391, Legge n. 207/2024), in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, eleva da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per i soggetti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente:
- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
- delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche (luce, gas e acqua);
- delle spese per l’affitto della prima casa;
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Cosa propone la modifica
La modifica ripropone nella sostanza la medesima disciplina in vigore per il 2024 intervenendo in due direzioni:
– da un lato si eleva la soglia di non imponibilità per i fringe:
Per gli anni 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale e contributiva è di:
- 1000 euro per la generalità dei dipendenti;
- 2000 euro per i dipendenti con figli a carico, previo rilascio apposita dichiarazione al datore di lavoro.
La Legge di Bilancio 2025 proroga di tre anni il regime previsto per il 2024: rientrano pertanto nella soglia sia le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che le spese sostenute per l’affitto o gli interessi del mutuo sulla casa. (Art. 1, commi 390–391 Legge n. 207/2024)
– dall’altro si allarga il novero delle spese rimborsate a due macrocategorie
| CATEGORIA DI SPESA | CHIARIMENTI |
| Utenze | L’Agenzia ritiene che sono comprese nel perimetro applicativo della non imponibilità (circolare n. 35/E/2022) le utenze: – riguardanti immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, – a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Sono incluse nell’agevolazione le utenze intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino). Ai fini dell’attestazione delle condizioni per il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche prevista dalla norma non è necessario che la sottoscrizione della dichiarazione rilasciata dal lavoratore al datore di lavoro sia anche autenticata (Risposta ad interpello n. 17/E/2025). |
| Abitazione principale | La circolare n. 5/E/2024 (ancora attuale sul punto) chiarisce che per godere dell’agevolazione: – l’unità immobiliare deve essere quella in cui il dipendente/suoi familiari dimorano abitualmente; – le spese devono essere effettivamente sostenute; – il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato; – la spesa rimborsata fa perdere le detrazioni IRPEF eventualmente previste per le locazioni o interessi passivi (non essendo rimasta “a carico”). |
Welfare aziendale e amministratori
I fringe benefit possono essere riconosciuti a tutti i percettori di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, inclusi pertanto gli amministratori di società.
