Con la Legge di Bilancio 2026 torna l’iperammortamento in forma di maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto (non un credito d’imposta), con l’obiettivo di sostenere gli investimenti Industria 4.0 e, in parte, la transizione energetica.
1. Quadro normativo e natura dell’agevolazione
La norma prevede, ai fini delle imposte sui redditi, che il costo di acquisizione di determinati beni strumenti nuovi sia maggiorato (in misura variabile per scaglioni), esclusivamente per calcolare:
- le quote di ammortamento deducibili;
- i canoni di locazione finanziaria (leasing) deducibili.
Operativamente, la maggiore deduzione si realizza per quote lungo la vita utile del bene (o del contratto di leasing secondo le regole ordinarie degli ammortamenti.
2. Soggetti beneficiari e condizioni soggettive
Soggetti ammessi
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Soggetti esclusi
Ne discende, in via sistematica, che sono esclusi
- i professionisti (reddito di lavoro autonomo), salvo diverse qualificazioni reddituali;
- i regimi “forfetari” e altri regimi sostitutivi/forfetizzati quando non compatibili per carenza del meccanismo di ammortamento/deduzione analitica (tema pratico ricorrente).
Cause ostative e requisiti di regolarità
Tra l’altro, la fruizione è preclusa alle imprese non in regola con sicurezza sul lavoro e obblighi contributivi.
3. Quali investimenti sono agevolabili (perimetro oggettivo)
Beni “4.0” (materiali e immateriali) con requisito di interconnessione
Rientrano gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ricompresi negli elenchi allegati alla Legge n. 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Nota operativa: I’nterconnessione” è il punto che, nella prassi, governa il dies a quo di fruizione piena e la documentazione tecnica.
Investimenti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Sono agevolabili anche beni materiali nuovi strumentali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza (con inclusione dei sistemi di stoccaggio).
Vincolo di origine: “prodotti in UE/SEE”
La maggiorazione opera in relazione agli investimenti in beni prodotti in Stati membri UE o SEE. È una clausola rilevante, che impone un presidio documentale (specie per taluni beni/soluzioni immateriali).
Le caratteristiche dei beni che possono usufruire dell’iperammortamento sono elencate in due allegati: allegato IV beni materiali e allegato V beni immateriali. Sarà interesse e cura delle ditte produttrici/ venditrici rappresentare analiticamente le caratteristiche dei beni interessati.
4. Periodo di validità: investimenti fino al 30 settembre 2028
L’iperammortamento spetta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Per “effettuazione”, in assenza di regole speciali, si applicano i criteri ordinari (consegna/spedizione e passaggio proprietà per i beni mobili; consegna per leasing, etc.), con attenzione ai casi di SAL e appalti. Sul punto, varie note operative richiamano la logica generale dell’art. 109 TUIR.
5. Aliquote, scaglioni e limite massimo: la tabella
| FASCIA DI INVESTIMENTO AGEVOLABILE | MAGGIORAZIONE DEL COSTO | COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO |
| Fino a € 2,5 mln | + 180% | costo x (1+ 1,80) = costo x 2,80 |
| Oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln | + 100% | costo x 2,00 |
| Oltre € 10 mln e fino a € 20 mln | + 50% | costo x 1,50 |
6. Come si calcola e come si “porta” in dichiarazione
Meccanismo pratico (ammortamento)
In contabilità/gestione cespiti si calcola l’ammortamento “ordinario” sul costo civilistico.
Poi, ai fini fiscali, si determina una quota aggiuntiva (extra-deduzione) rapportata alla maggiorazione spettante.
In dichiarazione, l’extra-deduzione si espone come variazione in diminuzione (meccanismo extracontabile).
7. Adempimenti: piattaforma GSE e decreto attuativo
Per fruire del beneficio è richiesta la trasmissione telematica, tramite piattaforma sviluppata dal GSE, di comunicazioni e certificazioni su modelli standardizzati.
Le modalità applicative (procedura, contenuti, termini, documentazione) sono demandate a un decreto MIMIT di concerto con MEF.
Aggiornamento rilevante: in data 5 gennaio 2026 il MIMIT ha comunicato di aver trasmesso al MEF lo schema di decreto interministeriale relativo alle modalità attuative del nuovo piano (nel perimetro Transizione 5.0/iperammortamento).
8. Cumulabilità e incompatibilità: attenzione alle sovrapposizioni
La norma consente la cumulabilità con altre agevolazioni nazionali ed europee riferite ai medesimi costi, a condizione che:
- non si coprano le medesime quote di costo;
- non si superi il costo sostenuto;
- la base di calcolo sia assunta al netto di sovvenzioni/contributi ricevuti per gli stessi costi ammissibili.
Inoltre, la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del regime richiamato dalla legge (coordinamento con precedenti misure/crediti), per evitare doppi vantaggi sul medesimo investimento.
9. Cessione del bene o delocalizzazione all’estero: regola della sostituzione
Se, nel periodo di fruizione:
- il bene viene ceduto a titolo oneroso, oppure
- è destinato a strutture produttive all’estero,
la fruizione delle quote residue non viene meno a condizione che, nello stesso periodo d’imposta, l’impresa effettui la sostituzione con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il nuovo bene costa meno, il beneficio residuo prosegue solo fino a concorenza del nuovo costo.
10. Checklist pratica
- Verifica soggettiva: reddito d’impresa, regolarità contributiva e sicurezza, assenza cause ostative (231/procedure).
- Verifica oggettiva: bene nuovo, rientro negli elenchi allegati, requisito “Made in UE/SEE”.
- Interconnessione e dossier tecnico: presidio documentale (in attesa dei dettagli del decreto).
- Flusso GSE: invio comunicazioni/certificazioni (modelli standardizzati).
- Dichiarazione redditi: extra-deduzione per quote, con variazione in diminuzione.
- Monitoraggio eventi “recapture”: cessione/delocalizzazione e sostituzione entro l’esercizio.
FAQ rapide
- L’iperammortamento è un credito d’imposta?
No: è una maggiorazione del costo che aumenta le deduzioni per ammortamento/leasing ai fini delle imposte sui redditi.
- Qual è la scadenza per effettuare l’investimento?
Investimenti effettuati fino al 30 settembre 2028.
- Serve una procedura?
Sì: comunicazioni e certificazioni tramite piattaforma GSE, con regole di dettaglio demandate al decreto attuativo.
- È cumulabile con altri aiuti?
Sì, ma senza duplicare le stesse quote di costo e senza superare il costo sostenuto; base al netto di contributi.
- Se vendo il bene perdo tutto?
Non necessariamente: le quote residue possono proseguire se sostituisci nello stesso periodo con bene analogo o superiore; se il nuovo costa meno, il beneficio si riduce.
