La Legge di Bilancio 2026 dispone che, per il 2026, le detrazioni edilizie sono ancora attribuite secondo la disciplina più favorevole prevista per il 2025, pertanto, con le aliquote del 36% e 50%, di fatto posticipando di un anno (al 2027) l’entrata in vigore delle aliquote ridotte del 30% e 36%.
Inoltre, la Legge di Bilancio proroga per il 2026, alle stesse condizioni previste per il 2025, il cd. bonus arredo, ovvero la detrazione per acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio o sismabonus.
Infine, si segnala che, in assenza di specifiche previsioni, non risulta prorogata al 2026 e anni successivi la detrazione del 75% di cui all’articolo 119-ter, D.L. n. 34/2020, per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.
Detrazione per recupero del patrimonio edilizio
Dal 2025 la detrazione per recupero edilizio è attribuita:
- per le spese sostenute nel 2025, con aliquota del 36%, nel limite di spesa di € 96.000. Se l’intervento è eseguito sull’abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la percentuale di detrazione è innalzata al 50%, con limite di spesa invariato. I detentori dell’immobile e i familiari/soggetti conviventi, possono godere del beneficio solo con aliquota “base” del 36%;
- per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027, con aliquota del 30%, nel limite di spesa di € 96.000. Anche in questo caso è prevista una misura di maggior favore qualora l’intervento sia eseguito sull’abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento (es. usufruttuari): la percentuale di detrazione è infatti pari al 36% con limite di spesa invariato.
NOVITÀ
Stante le modifiche alla disciplina intervenute ad opera della Legge di Bilancio 2026, la disciplina prevista per il 2025 si applicherà anche per il 2026: l’ulteriore riduzione delle aliquote entrerà quindi in vigore per il solo periodo di imposta 2027.
Pertanto, l’aliquota del 30% (36% nel caso di interventi sull’abitazione principale da parte del proprietario o titolare di diritto reale), nel limite di spesa di € 96.000 si applicherà alle spese sostenute nel 2027.
Diversamente, dal 2028 e fino al 2033 ‘aliquota di detrazione per recupero edilizio si assesterà sul 30% ed il limite di spesa sarà ridotto a € 48.000. Salvo nuove modifiche alla disciplina dell’art. 16-bis, TUIR, ‘aliquota dovrebbe quindi tornare al 36% dal 2034.
Storico ed evoluzione spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio
| Fino al 25/6/2012 | Detrazione 36% | Limite max €48.000 |
| Dal 26/6/2012 al 31/12/2024 | Detrazione 50% | Limite max €96.000 |
| Dall’1/1/2025 al 31/12/2026 | – Detrazione 36% generalità dei casi – Detrazione 50% in caso di intervento eseguito su abitazione principale da proprietario o titolare diritto reale | Limite max €96.000 |
| Dall’1/1/2027 al 31/12/2027 | – Detrazione 30% generalità dei casi – Detrazione 36% in caso di intervento eseguito su abitazione principale da proprietario o titolare diritto reale | Limite max €96.000 |
| Dall’1/1/2028 al 31/12/2033 | Detrazione 30% | Limite max €48.000 |
| Dall’1/1/2034 | Detrazione 36% | Limite max €48.000 |
Con le Leggi di Bilancio 2025 e 2026, la detrazione è confermata al 50%, senza alcuna scadenza temporale, per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Detrazione per risparmio energetico (ecobonus)
Dal 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto che la detrazione per risparmio energetico:
- per le spese sostenute nel 2025, è attribuita al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati. Qualora l’intervento sia eseguito sull‘abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la percentuale di detrazione è innalzata al 50% (invariati i limiti di spesa);
- per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027, è attribuita al 30%, fermo restando il limite di spesa già previsto per il 2025. Analogamente a quanto previsto per le spese di recupero edilizio, se l’opera è realizzata sull’abitazione principale la percentuale di detrazione è innalzata al 36%.
I limiti di detrazione, differenziati a seconda della tipologia di intervento, sono confermati senza modifiche.
NOVITÀ
Stante le modifiche alla disciplina intervenute ad opera della Legge di Bilancio 2026, la disciplina prevista per il 2025 si applicherà anche per il 2026: l’ulteriore riduzione delle aliquote entrerà quindi in vigore per il solo periodo di imposta 2027.
Salvo ulteriori proroghe, la detrazione per interventi di risparmio energetico non sarà più ammessa in relazione alle spese sostenute a partire dal 1º gennaio 2028: si ricorda tuttavia che gli interventi di risparmio energetico sono in via generale agevolabili anche nell’ambito della detrazione per recupero edilizio che risulta attualmente confermata a regime, senza limite temporale.
Detrazione per interventi antisismici (sismabonus)
La Legge di Bilancio 2025, aveva disposto che la detrazione per interventi antisismici:
- per le spese sostenute nel 2025, spetta ordinariamente nella misura del 36%, per tutte le tipologie di interventi agevolati. Qualora l’intervento sia eseguito sull‘abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la percentuale di detrazione è innalzata al 50%, con limite di spesa invariato;
- per le spese sostenute nel 2026 e 2027, è attribuita ordinariamente al 30%, con limite di spesa invariato rispetto al 2025. Se l’opera è realizzata sull’abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la percentuale di detrazione è innalzata al 36%.
Il limite di spesa per gli interventi sismabonus rimane confermato a € 96.000.
NOVITÀ
La Legge di Bilancio 2026, dispone che la disciplina prevista per il 2025 si applica anche per il 2026: l’ulteriore riduzione delle aliquote entrerà quindi in vigore per il solo periodo di imposta 2027.
Detrazione per acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus arredo)
NOVITÀ
La Legge di Bilancio 2026, proroga al 2026 il c.d. “bonus arredo” per agevolare l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad un immobile oggetto di interventi di recupero edilizio o antisismici, confermando la percentuale di detrazione al 50% ed il limite di spesa a € 5.000.
Si ricorda che le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2026 risultano agevolabili solo in presenza di interventi di recupero edilizio o antisismici iniziati dal 1° gennaio 2025.
Detrazione per interventi energetici e antisismici (superbonus)
Nel corso degli anni, salvo specifiche eccezioni, l’aliquota di detrazione è stata ridotta dall’originario 110% al 65% per le spese sostenute nel 2025 (la detrazione era pari al 90% nel 2023 e al 70% nel 2024).
Il comma 56 della Legge di Bilancio 2025 ha previsto che la detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S), di cui al comma 13-ter, art. 119, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA-S, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
NOVITÀ
Nella Legge di Bilancio 2026 non sono previste proroghe o modifiche del superbonus, che pertanto, alle specifiche condizioni sopra solo accennate, risulta applicabile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Detrazione 75% per superamento barriere architettoniche
La detrazione del 75% per le spese relative agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici che rispettano i requisiti richiesti dal D.M. n. 236/1989 di cui all’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, conclude il proprio periodo di efficacia al 2025.
NOVITÀ
La Legge di Bilancio 2026 non prevede alcuna proroga di tale agevolazione, che pertanto non risulta fruibile per le spese sostenute dal 2026.
TABELLA RIASSUNTIVA DELLEDETRAZIONI EDILIZIE DAL 2026
Di seguito è proposta la tabella riassuntiva della disciplina dei bonus edilizi riconosciuti per il 2026 e anni successivi.
Nell’analisi non è compreso il superbonus, che per il 2026 spetta solo in ipotesi molto specifiche, limitate agli interventi su immobili siti in zone sismiche, danneggiati da eventi sismici.
| 2026 | 2027 | Dal 2028 al 2033 | Dal 2034 | |
| RECUPERO EDILIZIO Art. 16-bis, TUIR (**) | 36% (*) Limite spesa €96.000 | 30% (*) Limite spesa €96.000 | 30% Limite spesa €48.000 | 36% Limite spesa €48.000 |
| RECUPERO EDILIZIO Art. 16-bis, TUIR Spese sostenute da titolari di diritto di proprietà o reale godimento su abitazione principale | 50% (*) Limite spesa €96.000 | 36% (*) Limite spesa €96.000 | 30% Limite spesa €48.000 | 36% Limite spesa €48.000 |
| ECOBONUS Art. 14, D.L. n.63/2013 | 36% Per tutte le tipologie di interventi Limiti invariati e differenziati per tipologia | 30% Per tutte le tipologie di interventi Limiti invariati e differenziati per tipologia | NO | NO |
| ECOBONUS Spese sostenute da titolari di diritto di proprietà o reale godimento su abitazione principale | 50% Per tutte le tipologie di interventi Limiti invariati e differenziati per tipologia | 36% Per tutte le tipologie di interventi Limiti invariati e differenziati per tipologia | NO | NO |
| SISMABONUS Commi 1-bis-1-septies, art. 16, D.L. n.63/2013 | 36% Per tutte le tipologie di interventi Limite spesa €96.000 | 30% Per tutte le tipologie di interventi Limite spesa €96.000 | NO | NO |
| SISMABONUS Spese sostenute da titolari di diritto di proprietà o reale godimento su abitazione principale | 50% Per tutte le tipologie di interventi Limite spesa €96.000 | 36% Per tutte le tipologie di interventi Limite spesa €96.000 | NO | NO |
| BONUS ARREDO Comma 2, art. 16, D.L. n. 63/2013 | 50% Limite spesa €5000 | NO | NO | NO |
(*) Per interventi comma 1, ma esteso anche al comma 3 (acquisto immobili ristrutturati) in forza del rimando art.16, D.L. n. 63/2013
(**) Ad eccezione detrazione per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione che rimane al 50%.
