Tra le modifiche più rilevanti per il settore edile spicca l’introduzione del nuovo “Badge di Cantiere” elettronico, destinato a sostituire gradualmente la tradizionale tessera di riconoscimento.
LE IMPRESE SONO INVITATE A CONTATTARE IL CONSULENTE PER LA SICUREZZA PER INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE
Caratteristiche Tecniche
Non sarà più un semplice cartoncino o tessera plastificata. Il nuovo badge deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e potrà essere rilasciato in formato digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Contenuti obbligatori
- dati anagrafici del lavoratore;
- fotografia per il riconoscimento;
- dati del datore di lavoro / impresa affidataria;
- posizione assicurativa INAIL e contratto collettivo applicato;
- livello di formazione in materia di sicurezza.
- QR code univoco o tecnologia RFID/NFC;
- collegamento a banche dati ufficiali nazionali;
- compatibilità con sistemi elettronici di controllo accessi.
Soggetti interessati
L’obbligo riguarda tutti i soggetti operanti nei cantieri edili temporanei o mobili:
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- tecnici e professionisti presenti in cantiere;
- personale in somministrazione o distacco.
Modalità di ottenimento del badge
Il sistema prevede:
- registrazione dei dati del lavoratore nelle banche dati nazionali;
- validazione di fotografia, formazione e sorveglianza sanitaria;
- emissione del badge (digitale o fisico) prima dell’accesso in cantiere;
- predisposizione di sistemi di lettura e registrazione delle presenze.
Tempistiche ed operatività
È fondamentale chiarire alle imprese che, sebbene la legge sia in vigore dal 31 dicembre 2025, l’obbligo tecnico del nuovo badge “anticontraffazione” non è ancora sanzionabile nel suo nuovo formato fino all’emanazione dei decreti attuativi, a tutt’oggi assenti.
In attesa dei decreti, resta pienamente vigente l’obbligo della tessera di riconoscimento ex Art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08. Le imprese devono quindi continuare ad assicurarsi che ogni lavoratore (inclusi i subappaltatori) esponga il tesserino tradizionale.
Ambito di applicazione e sanzioni
L’obbligo riguarda tuti i cantieri edili, sia pubblici che privati, in regime di appalto o subappalto.
Sanzioni per il Datore di Lavoro
In caso di mancata fornitura del tesserino (o del futuro badge digitale), le sanzioni restano quelle previste dall’Art. 55 del D.Lgs. 81/08 (sanzione amministrativa pecuniaria).
Sanzioni per il Lavoratore
Il lavoratore che non espone il tesserino o futuro badge digitale è punibile con sanzione amministrativa (Art. 59, D.Lgs. 81/08).
Patente a Crediti
Il nuovo decreto ha raddoppiato le sanzioni per chi opera in cantiere senza la Patente a Crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti.
In sintesi, cosa devono aspettarsi le imprese?
Il nuovo Badge di Cantiere segna un passaggio verso un sistema più digitale e sicuro. Oggi resta obbligatorio il tesserino tradizionale, mentre il badge elettronico diventerà operativo solo dopo le specifiche tecniche.
PER OGNI PIU’ DETTAGLIATA INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL CONSULENTE PER LA SICUREZZA
