Obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società.
L’articolo 1, comma 860, L. 207/2024, modificando l’articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012, ha introdotto l’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Indicazioni interpretative ed operative
Con la Nota 12 marzo 2025, prot. n. 43836, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società.
Soggetti obbligati
Sotto il profilo soggettivo, il nuovo obbligo riguarda le imprese costituite in forma societaria.
Sono tenute ad osservare l’adempimento:
- tutte le società, sia di capitale che di persone, che svolgono un‘attività d’impresa (amministratori e liquidatori)
- le reti d’imprese, quando creano un fondo patrimoniale comune, che svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi;
Soggetti esclusi
Sono invece escluse:
- le società semplici, salvo le società semplici esercenti attività agricola, oppure le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
- gli enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.
Si sottolinea che, a dispetto di quanto era già stato reso noto:
- l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere diverso rispetto all’indirizzo PEC della società.
- In presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore;
- il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC, fatta salva la possibilità di comunicare più indirizzi PEC associati alle diverse società di cui è amministratore.
Termini
- le imprese costituite dall’1.1.2025, o che comunque presentano la domanda di iscrizione al Registro Imprese successivamente a questa data, devono assolvere l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- le imprese che risultano già costituite all’1.1.2025 devono assolvere l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore entro il 30.06.2025.
Iter
Per comunicare l’iscrizione e/o le variazioni dell’indirizzo PEC dell’amministratore al Registro Imprese è necessario presentare un‘apposita pratica telematica per la quale non è dovuta l’imposta di bollo né i diritti di segreteria.
Sanzioni
L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore comporta:
- il blocco dell’iter istruttorio della domanda presentata. In tal caso la Camera di commercio competente richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda;
- l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 2630, cod. civ., da 103 a 1.032 euro, con la riduzione a 1/3 nel caso la violazione venga sanata entro 30 giorni dal termine prescritto
