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PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEOASSUNTI MODELLO TFR3

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Dal 1° luglio 2026 cambiano le modalità di scelta sulla destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione. Il nuovo modulo TFR3 consente di formalizzare la propria decisione, mentre le relative informazioni confluiscono nella comunicazione mensile Uniemens.

Nuove regole per la destinazione del TFR

La disciplina della previdenza complementare è stata modificata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto novità nell’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione, dal 1° luglio 2026 è previsto un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. Il lavoratore può comunque esercitare la propria scelta entro 60 giorni dall’assunzione, rinunciando all’adesione automatica e indicando una diversa destinazione del TFR.

Per rendere operative le nuove disposizioni è stato introdotto il modulo TFR3, istituito con decreto interministeriale del 4 settembre 2026. Il modello si affianca ai precedenti moduli TFR1 e TFR2 e permette di documentare le decisioni del lavoratore.

Modulo TFR3: quali scelte può effettuare il lavoratore?

Il modulo consente al lavoratore interessato di esprimere la propria volontà in merito alla destinazione del trattamento di fine rapporto.

In particolare, è possibile:

  • Aderire alla previdenza complementare, destinando il TFR alla forma pensionistica prevista dal meccanismo di adesione automatica.
  • Indicare una diversa forma pensionistica complementare, scegliendo un fondo al quale conferire il TFR.
  • Rinunciare all’adesione automatica, mantenendo il TFR secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 2120 del Codice civile.

La normativa contempla inoltre la possibilità di destinare al fondo pensione soltanto una parte del TFR, secondo le condizioni e le modalità applicabili alla specifica posizione lavorativa.

La scelta deve essere valutata tenendo conto della situazione individuale, del contratto collettivo applicato e delle caratteristiche della forma pensionistica prescelta.

Il ruolo del datore di lavoro

L’introduzione del modulo TFR3 comporta specifici adempimenti per il datore di lavoro, chiamato a informare il lavoratore sulle opzioni disponibili, acquisire le dichiarazioni e conservarle secondo le disposizioni vigenti.

La corretta gestione documentale è importante per dimostrare quale decisione sia stata effettivamente espressa e per assicurare che la destinazione del TFR venga gestita in modo coerente con la scelta effettuata.

Il modulo costituisce quindi uno strumento operativo sia per il lavoratore, che formalizza la propria decisione, sia per l’azienda, che deve adempiere agli obblighi informativi e amministrativi previsti dalla normativa.

Le comunicazioni all’INPS attraverso Uniemens

Con il messaggio n. 3021 del 29 settembre 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni per recepire le informazioni contenute nel modulo TFR3 all’interno del flusso Uniemens, la comunicazione telematica che i datori di lavoro trasmettono mensilmente all’Istituto.

A partire dalla competenza di luglio 2026, è possibile utilizzare il nuovo valore T3 nell’elemento relativo alla scelta di destinazione del TFR. Il codice identifica la scelta esplicita effettuata mediante il modulo TFR3 dai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026.

Per i flussi Uniemens già trasmessi a partire dalla competenza di luglio 2026, l’INPS ha inoltre fornito indicazioni per gestire le informazioni relative alle scelte effettuate prima della pubblicazione del messaggio.

Gli uffici che elaborano le paghe devono pertanto verificare la corretta acquisizione delle dichiarazioni e la coerenza tra la documentazione conservata e i dati comunicati all’Istituto.

Cosa devono fare aziende e consulenti del lavoro

Per gestire correttamente la nuova disciplina è opportuno:

  1. Verificare se il lavoratore rientra nella platea interessata dalle nuove disposizioni.
  2. Consegnare e acquisire la documentazione prevista per la scelta relativa al TFR.
  3. Controllare la corretta applicazione della destinazione scelta.
  4. Verificare la compilazione del flusso Uniemens e l’utilizzo del codice previsto.
  5. Conservare le dichiarazioni e la documentazione necessaria a dimostrare gli adempimenti effettuati.

Particolare attenzione deve essere riservata alle situazioni in cui siano già state trasmesse comunicazioni mensili, così da verificare se occorrano interventi di regolarizzazione o aggiornamento.

Le situazioni

L’adesione automatica alla previdenza complementare: che cosa deve fare il datore di lavoro

1. Prima assunzione, nessuna risposta del lavoratore

Il caso: un lavoratore è stato assunto il 1° settembre 2026, alla sua prima esperienza da dipendente. Non restituisce il modulo al datore di lavoro entro i 60 giorni.

La soluzione: opera l’adesione automatica alla forma collettiva prevista dal contratto. Il datore di lavoro ne dà comunicazione al fondo e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, recuperando quanto dovuto dalla data di assunzione.

Riferimento: articolo 8, commi 7, 7-bis e 7-quinquies, del D.Lgs. 252/2005.

Opzione A: il conferimento parziale del TFR

Il caso: il lavoratore neoassunto barra la lettera A) del modulo TFR3 e indica il conferimento del 50%, misura consentita dal contratto collettivo di riferimento.

La soluzione: non si tratta di adesione esplicita. L’automatismo resta fermo e con esso l’obbligo contributivo, compreso quello del datore di lavoro. La quota residua segue l’articolo 2120 del Codice civile e, se ricorrono i presupposti, il Fondo di Tesoreria.

Riferimenti: articolo 8, comma 7-bis, del D.Lgs. 252/2005; FAQ ministeriali.

Opzione B: nessun contributo del lavoratore

Il caso: la retribuzione annua lorda del lavoratore è inferiore all’assegno sociale. Il lavoratore barra la casella B del modulo.

La soluzione: il lavoratore non versa la quota a proprio carico. La scelta, da sola, non fa decadere l’adesione automatica; restano dovuti il conferimento del TFR e il contributo del datore di lavoro.

Riferimento: Allegato A, Sezione 1, lettera B; FAQ ministeriali.

Opzione C: conferimento del TFR in modo esplicito con percentuale ridotta

Il caso: il lavoratore rinuncia all’automatismo, indica un fondo diverso e sceglie il conferimento del 60%.

La soluzione: il modulo lo consente se previsto dall’accordo di riferimento, ma il comma 7-quater parla di conferimento dell’intero importo. Prima di dare corso alla scelta occorre verificare che il fondo prescelto accetti il conferimento parziale.

Riferimento: articolo 8, comma 7-quater, del D.Lgs. 252/2005; Allegato A, Sezione 2, lettera C.

2. Lavoratore non di prima assunzione, con posizione attiva

Il caso: un lavoratore assunto a ottobre 2026, nel rapporto precedente aveva già un fondo alimentato dal TFR. Non indica nulla nei sessanta giorni.

La soluzione: scatta l’adesione automatica alla forma collettiva dell’azienda. Il mantenimento in azienda non è disponibile. La Sezione 2 non prevede l’opzione D.

Riferimento: articolo 8, comma 9-bis; Allegato A, Sezione 2.

3. Lavoratore non di prima assunzione, senza posizione

Il caso: il lavoratore dichiara di non avere un’adesione alimentata dal TFR, o di avere riscattato integralmente la posizione.

La soluzione: l’automatismo in questo caso non opera. Il TFR resta regolato dall’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, versato al Fondo di Tesoreria. La scelta è esercitabile in ogni momento, aderendo a un fondo.

Riferimento: articolo 8, comma 9-bis; Allegato A, dichiarazioni preliminari.

4. Cessazione del rapporto durante il periodo di prova, prima dei sessanta giorni

Il caso: il rapporto si interrompe al quarantesimo giorno, durante il periodo di prova.

La soluzione: l’adesione automatica non si considera perfezionata. La clausola che subordina l’iscrizione al superamento della prova non impedisce l’automatismo se decorrono i sessanta giorni.

Riferimento: FAQ ministeriali.

5. Rapporti iniziati entro il 30 giugno 2026

Il caso: un dipendente assunto nel 2019 vuole ora destinare il TFR a un fondo. Un altro lavoratore è stato assunto il 15 giugno 2026. Che cosa accade per l’adesione alla previdenza complementare?

La soluzione: il TFR3 non si applica. Per l’assunto di giugno la scelta si esercita entro sei mesi con il modulo TFR2 e, in mancanza, opera il silenzio-assenso previgente. Per l’assunto del 2019 il termine è scaduto: la scelta di tenere il TFR in azienda resta revocabile in ogni momento aderendo alla forma prescelta, senza compilare i moduli TFR2/3.

Riferimenti indicati nello schema: D.M. 30 gennaio 2007, art. 1, commi 2 e 4; direttive COVIP del 19 giugno 2026.

Un adempimento da integrare nella gestione del personale

Le novità sulla previdenza complementare richiedono un coordinamento tra informazione al lavoratore, raccolta delle dichiarazioni, gestione del TFR e adempimenti contributivi.

Per le aziende, il nuovo modulo TFR3 rappresenta quindi un elemento da integrare nelle procedure di assunzione e nell’elaborazione delle paghe, assicurando che ogni scelta sia documentata e correttamente recepita.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 204 e 205.
  • Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 8.
  • Decreto interministeriale 4 settembre 2026, istitutivo del modulo TFR3.
  • INPS, messaggio n. 3021 del 29 settembre 2026.

Testo redazionale a carattere informativo. Per l’applicazione al singolo rapporto di lavoro occorre fare riferimento alla normativa vigente, alle istruzioni INPS e alla documentazione pertinente.