SOCIETÀ
É riproposta l’assegnazione/ cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone/ capitali di assegnare/ cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:
- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione/ cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2024.
A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all 8% calcolata sulla differenza tra:
- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.
Per le assegnazioni/ cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
• nella misura del 60% entro il 30.9.2025;
•il rimanente 40% entro il 30.11.2025.
DITTE INDIVIDUALI
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE
In sede di approvazione è riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2025:
- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2025;
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
- nella misura del 60% entro il 30.11.2025;
- il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.