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RIFIUTI RENTRI: SOGGETTI OBBLIGATI E NUOVE REGOLE

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema che migliora la tracciabilità dei rifiuti in Italia, assicurando maggiore trasparenza e sicurezza nella gestione di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi.

Con l’entrata in vigore fissata per il 15 dicembre 2024, la normativa impone che i soggetti obbligati rispettino specifici requisiti e scadenze per adeguarsi al nuovo sistema elettronico.

Chi sono i soggetti obbligati al RENTRI?

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI comprendono diverse categorie, ciascuna con specifici requisiti. Tra queste troviamo:

  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi
  • Intermediari e commercianti di rifiuti
  • Imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • Consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti

Principali obblighi per i soggetti al RENTRI

Essere iscritti al RENTRI comporta una serie di obblighi e scadenze stabilite dal decreto. Tra questi troviamo:

  • Iscrizione al registro entro le date indicate per la propria categoria.
  • Tracciamento elettronico dei rifiuti: registrazione digitale di ogni movimento dei rifiuti per garantire una gestione trasparente.
  • Rispetto delle tempistiche per le comunicazioni riguardanti la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti.
  • Raccolta e conservazione dei dati relativi alle attività di produzione, trasporto e trattamento dei rifiuti.

Scadenze per l’adeguamento al RENTRI

Secondo il Decreto RENTRI, l’entrata in vigore ufficiale è fissata per il 15 dicembre 2024. Tuttavia le aziende devono rispettare scadenze progressive che si estendono fino al 13 febbraio 2026 per alcune categorie specifiche. Ecco le principali date:

A partire dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 (proroga al 14 aprile 2025)

Iscrizione obbligatoria per le seguenti categorie:

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti e intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50
  • dipendenti
  • Delegati

A partire dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025

Obbligo di iscrizione per:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti tra 11 e 50
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con un numero di dipendenti tra 11 e 50

Infine dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026

Termine ultimo per l’iscrizione per:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con un massimo di 10 dipendenti
  • Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti

A partire dal 13 febbraio i registri di carico e scarico dei rifiuti e i formulari per il loro trasporto usati fino ad ora diventano non idonei; è necessario utilizzare i nuovi modelli di entrambi.

Chi ha obbligo di utilizzare il registro di carico e scarico dei rifiuti e non ricade ancora nell’obbligo di iscrizione al RENTRI deve scaricare il nuovo modello, stamparlo e portarlo in CCIAA previo appuntamento per la vidimazione.

Il registro cartaceo puó essere usato fino a che non si ricade nell’obbligo di iscrizione al RENTRI; da quel momento in avanti deve essere compilato solo digitalmente.

Dal momento dell’iscrizione a RENTRI e della conseguente compilazione digitale del registro gli operatori hanno l’obbligo di tramettere a RENTRI i dati contenuti nel registro con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione del movimento.

I TEMPI PER L’ANNOTAZIONE DEI MOVIMENTI SUL REGISTRO RIMANGONO I MEDESIMI OSSIA:

  • per i produttori di rifiuti almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
  • per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
  • peri commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro 10. giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
  • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smalti-mento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
  • Dal 13 febbraio 2025 cambia anche il modello del formulario di identificazione del rifiuto, per tutti, a prescindere dal fatto che si rientri o meno nell’obbligo di iscriversi a RENTRI.
  • Per chi non rientra, o non rientra ancora nell’obbligo di iscrizione al RENTRI il modello è disponibile previa registrazione dell’azienda (tramite SPID)
  • nell’area PRODUTTORI DI RIFIUTI NON ISCRITTI.

Una volta registrati, si può emettere il proprio FIR che si vidimera contestualmente dalla propria area; successivamente va stampato in duplice copia (di cui una rimane al produttore, mentre l’altra segue il rifiuto).

Il formulario può anche essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito però di formale richiesta (PEC) del produttore o del detentore.

Dal 13 febbraio 2026 tutte le aziende che hanno obbligo di iscriversi al RENTRI devono tenere il FIR digitale, mentre chi non ha questo obbligo lo può tenere ancora cartaceo.