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RIORDINO DETRAZIONI IRPEF DAL 2025

È confermata l’introduzione del nuovo articolo 16-ter, TUIR, con il quale sono apportate modifiche:

  • alla detraibilità degli oneri/ spese in presenza di redditi superiori a € 75.000
  • alle detrazioni previste per i figli a carico.

Importo massimo oneri / spese detraibili

Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa / onere, i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

In particolare il predetto limite va cosi determinato:

AMMONTARE MASSIMO ONERE SPESE DETRAIBILI (*)
IMPORTO BASE (variabile in base al reddito complessivo) X COEFFICIENTE (variabile in base al numero di figli a carico)

(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la rata di competenza dell’anno.

Sintetizzando i limiti delle spese/ oneri detraibili sono così individuati:

REDDITO COMPLESSIVONUMERO FIGLI FISCALMENTE A CARICOIMPORTO MASSIMO SPESA/ ONERE DETRAIBILE
OLTRE € 75.000fino a € 100.000014.000 x 0,50€ 7.000
114.000 x 0,70€ 9.800
214.000 x 0,85€ 11.900
3 o più/ disabile14.000 x 1€ 14.000
OLTRE € 100.0008.000 x 0,50€ 4.000
18.000 x 0,70€ 5.600
28.000 x 0,85€ 6.800
3 o più/ disabile8.000 x 1€ 8.000

Spese / oneri detraibili escluse

  • le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
  • gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
  • i premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024.
    Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo;
  • le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.
  • le spese investite in start up innovative e in PMI innovative.