Si ha la conferma dell’introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d’acquisto di:
- Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- Partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà/usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’ 1/1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
Al 30/11 del medesimo anno è fissato il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima.
In sede di approvazione è stata aumentata dal 16% al 18% l’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione/ prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
Quanto sopra accennato in merito alla rivalutazione delle partecipazioni non è applicabile ai fini della determinazione ex art. 68, comma 2-bis, TUIR delle plus/minusvalenze realizzate da società/ enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.