Tra le novità 2025 troviamo le nuove regole che riguardano le spese di trasferta e rappresentanza. Quest’ultime dovranno essere tracciate e, di conseguenza, effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di credito, debito, prepagate, assegni bancari e circolari. Nell’articolo i dettagli.
É confermato che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):
- rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);
- spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art, 1, Legge n. 21/92, addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte del dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art, 54, comma 6-ter, TUIR);
- spese vitto / alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).
Le nuove disposizioni sono applicabili anche al fini IRAP.
Merita evidenziare che rientrano tra gli autoservizi pubblici non di linea quelli che nel contempo:
- provvedono al trasporto collettivo a individuale di persone, con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico;
- vengono effettuati a richiesta dei trasportati / trasportato, in modo non continuativo / periodico.
Rientrano tra le predette fattispecie il servizio taxi e di noleggio con conducente.