LIMITE FRINGE BENEFIT NON TASSATI – CONFERMA –
Analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta, è confermato che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:
- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spose per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.
Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.
AGEVOLAZIONE NEO ASSUNTI – NOVITÀ –
Ai neo assunti a tempo indeterminato dall’1.1 al 31.12.2025:
- titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;
- che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;
il datore di lavoro può erogare/ rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.
La non tassazione di tali somme trova applicazione:
- nel limite massimo di € 5.000 annui;
- per i primi 2 anni dall’assunzione;
- solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi / ISEE / per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione.